Art. 10
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[1](Articoli 6 e 8 legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 14 R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659).
[2]Gli alunni delle scuole medie sono tenuti al pagamento di annui contributi in denaro, la cui misura verra' determinata dal Ministro per gli affari esteri con riguardo alla sede, al grado e al tipo di scuola in modo che non superi i due terzi dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati gli alunni delle corrispondenti Regie scuole metropolitane. Gli alunni delle scuole elementari e materne sono esenti, d'ordinario, dal pagamento di tasse o contributi.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva