Art. 11
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[1](Art. 9 legge 18 dicembre 1910, n. 867).
[2]All'educazione fisica nelle scuole d'ogni tipo e grado provvede il Ministero degli affari esteri chiedendo, ove occorra, alla Gioventu' italiana del Littorio di mettergli a disposizione, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento, il proprio personale insegnante, a cui sara' fatto il trattamento economico stabilito dalla tabella A allegata al decreto Ministeriale 25 giugno 1933 pubblicato nel n. 158 della Gazzetta Ufficiale del Regno, del 10 luglio 1933.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva