Art. 12
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[1](Art. 1 seguenti legge 19 dicembre 1926, n. 2179).
[2]Alla fondazione di Istituti italiani di cultura all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto e' approvato il relativo, statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato.
[3]Il Ministero degli affari esteri ha pure facolta' di sussidiare Istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attivita' loro siano stimati degni d'incoraggiamento.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva