Art. 13

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[1](Art. 1 legge 12 febbraio 1903, n. 42, modificato dall'art. 1 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2310; art. 2 legge 25 giugno 1926, n. 1201).

[2]Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole e delle istituzioni italiane all'estero contemplate nel presente testo unico, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

[3]L'ammontare dei mutui di cui al comma precedente dovra' essere limitato in guisa che le quote d'ammortamento comprensive degl'interessi siano contenute nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.

[4]Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto cio' sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art13 · fonte su Normattiva