Art. 13
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[2]Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole e delle istituzioni italiane all'estero contemplate nel presente testo unico, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
[3]L'ammontare dei mutui di cui al comma precedente dovra' essere limitato in guisa che le quote d'ammortamento comprensive degl'interessi siano contenute nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
[4]Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto cio' sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva