Art. 14
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[1](Articoli 1 e 6, comma 2°, R. decreto 19 maggio 1930, n. 909; art. 1 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).
[2]Come direttori o insegnanti delle scuole di cui all'art. 5 ed eventualmente all'art. 7 del presente testo unico, sono messi a disposizione capi d'istituto, professori e direttori didattici appartenenti ai ruoli del Ministero dell'educazione nazionale e maestri elementari appartenenti ai ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786.
[3]La scelta e' fatta dal Ministro per gli affari esteri, previo giudizio d'idoneita' in base ai titoli presentati dagli aspiranti e a un'eventuale prova orale.
[4]La destinazione all'estero e' disposta a tempo indeterminato ma chi vi e' destinato assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva