Art. 15
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[1](Art. 5 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).
[2]Come direttori o insegnanti, comunque denominati, presso gl'istituti di cui all'art. 12 e come insegnanti o lettori presso universita' e scuole straniere all'estero possono essere messi a disposizione degl'istituti stessi, scegliendoli a termine del secondo comma dell'articolo precedente, professori universitari e secondari dei ruoli dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale o funzionari di altri ruoli dipendenti dallo stesso o da altri Ministeri.
[3]Possono esservi destinati altresi', di concerto con il Ministro per le finanze, persone di riconosciuta idoneita' non appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni statali.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva