Art. 16

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[1](Art. 13 R. decreto 19 maggio 1930, n. 909).

[2]Coloro che sono destinati all'estero, ai sensi cosi' dell'art. 14 come dell'art. 15, comma 1° del presente testo unico, conservano diritto allo stipendio e titolo al successivo sviluppo di carriera e sono collocati fuori del proprio ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

[3]Per il personale direttivo e insegnante delle scuole medie il Ministero dell'educazione nazionale ha facolta' di provvedere di anno in anno, ai posti rimasti cosi' disponibili, con personale di ruolo.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art16 · fonte su Normattiva