Art. 17

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[1](Art. 20, comma 3°, legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177; art. 15 R. decreto 19 maggio 1930, n. 909).

[2]La destinazione all'estero puo' cessare in qualunque momento per motivi insindacabili di servizio mediante decreto del Ministro per gli affari esteri.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art17 · fonte su Normattiva