Art. 19
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[1](Articolo unico R. decreto 13 luglio 1933, n. 1047; art. 4 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).
[2]Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'art. 14 del presente testo unico si provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente ovvero mediante comando, per un periodo non superiore a un anno scolastico, del personale di ruolo dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale. Durante il detto periodo il personale cosi' comandato conserva il diritto alla sede che occupava nel Regno.
[3]L'onere della relativa spesa e' assunto dal Ministero degli affari esteri.
[4]La scelta del personale provvisorio o supplente da assumersi sul luogo dovra' cadere su chi abbia un titolo di studio idoneo a impartire l'insegnamento e, possibilmente, il requisito della cittadinanza italiana.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva