Art. 2
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[1](Art. 2 legge 18 dicembre 1910, n. 867, e art. 2 legge 19 dicembre 1926, n. 2179).
[2]L'azione dello Stato, nei riguardi delle scuole e delle istituzioni di cui all'art. 1, e' esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo dei Regi agenti diplomatici e consolari e si conforma ai principi, ai fini e ai metodi solennemente dichiarati dalla Carta della scuola.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva