Art. 20

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Il numero massimo degl'insegnanti d'ogni ordine e grado e degli altri impiegati di ruolo che possono essere posti a disposizione del Ministro per gli affari esteri e collocati fuori ruolo ai fini di cui agli articoli 7, 14 e 15 del presente testo unico sara' preventivamente determinato ogni anno mediante decreto emesso dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello per le finanze.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art20 · fonte su Normattiva