Art. 20
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Il numero massimo degl'insegnanti d'ogni ordine e grado e degli altri impiegati di ruolo che possono essere posti a disposizione del Ministro per gli affari esteri e collocati fuori ruolo ai fini di cui agli articoli 7, 14 e 15 del presente testo unico sara' preventivamente determinato ogni anno mediante decreto emesso dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello per le finanze.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva