Art. 25
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[1](Articoli 21 comma 1° e 32 legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 4 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).
[2]Al personale direttivo e insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del presente testo unico spetta un'indennita' di stabilimento in occasione della prima destinazione, nella misura determinata dall'annessa tabella D.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva