Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975. Leggi il testo vigente →
[1](Articoli 17 comma 3° e 28 legge 18 dicembre 1910, n. 867; art. 4 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; articoli 1 e 2 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).
[2]Al personale inviato all'estero a norma del presente testo unico e' corrisposto un assegno di sede nella misura fissata dall'annessa tabella A. E' in facolta' del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze di stabilire e variare, quando occorra, le sedi alle quali siano da attribuire gli aumenti percentuali indicati nella stessa tabella.
[3]L'assegno di sede e l'aumento percentuale sono accresciuti nelle seguenti misure:
- a)del quindici per cento per l'ammogliato senza figli, purche' non separato legalmente, e per coloro che hanno solo figli a carico;
- b)del venti per cento per i'ammogliato, purche' non separato legalmente, con figli a carico.
[4]Non s'intendono a carico i figli maggiorenni, non inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e le figlie maritate.
[5]Al personale di cui all'art. 15, che percepisca retribuzioni o assegni da governi o istituti stranieri, l'assegno di sede e' ridotto alla meta'.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva