Art. 27

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Per il personale non appartenente ai ruoli delle Amministrazioni statali che sia inviato all'estero a norma del 2° comma dell'art. 15, cosi' il trattamento economico durante la permanenza all'estero come la misura e il modo di rimborso delle spese di viaggio vengono determinati nel decreto d'incarico da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze, tenendo conto dell'importanza delle funzioni assegnate al detto personale e del grado e del gruppo al quale puo' essere assimilato.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art27 · fonte su Normattiva