Art. 28

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[1](Art. 5 R. decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1052; art. 8 R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177; art. 5 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724; art. 4 R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1480).

[2]Al personale provvisorio o supplente assunto in luogo o inviato dal Regno, sia in servizio nelle scuole medie o elementari dello Stato, sia in servizio nelle scuole o negl'istituti Italiani di cui all'art. 7 e' corrisposto oltre l'assegno di sede di cui al precedente art. 26, la retribuzione annua fissata dall'annessa tabella B.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art28 · fonte su Normattiva