Art. 28
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[2]Al personale provvisorio o supplente assunto in luogo o inviato dal Regno, sia in servizio nelle scuole medie o elementari dello Stato, sia in servizio nelle scuole o negl'istituti Italiani di cui all'art. 7 e' corrisposto oltre l'assegno di sede di cui al precedente art. 26, la retribuzione annua fissata dall'annessa tabella B.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva