Art. 29
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[1](Art. 6 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).
[2]L'insegnamento impartito sia dal personale di ruolo o supplente o provvisorio oltre l'obbligo d'orario, sia dal personale incaricato per un qualunque numero di ore settimanali e' retribuito, in relazione alle ore settimanali d'insegnamento, nella misura indicata nell'annessa tabella B, la quale determina anche le retribuzioni dovute agl'incaricati della direzione.
[3]L'insegnamento impartito per incarico dal personale assunto sul posto puo' essere retribuito in casi eccezionali e con Motivato provvedimento, adottato di concerto col Ministro per le finanze, in misura maggiore di quella stabilita nella tabella anzidetta.
[4]Al personale insegnante incaricato, qualunque sia l'orario d'insegnamento, al personale insegnante supplente o provvisorio e al personale subalterno, sia inviato dal Regno sia assunto in luogo, non e' dovuta alcuna indennita' caroviveri.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva