Art. 31
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[1](Art. 8 R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724).
[2]Le misure degli assegni di sede, degli aumenti percentuali, delle diarie e dei salari fissati nelle annesse tabelle sono comprensive delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e degli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, numero 591.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva