Art. 32

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[1](Art. 41 legge 18 dicembre 1910, n. 867).

[2]Agli insegnanti e impiegati di ruolo destinati all'estero sono inflitte le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alle loro rispettive categorie.

[3]La punizione di primo grado e' inflitta: dal preside se si tratta di professori, dal direttore della scuola se si tratta di maestri elementari, dal Regio agente diplomatico e consolare se si tratta di presidi o direttori ovvero se si tratta di lettori o d'insegnanti destinati agl'istituti di cui all'art. 7 e all'art. 15.

[4]Le punizioni di grado superiore, compresa la sospensione sino a un mese, possono essere inflitte dal Ministro per gli affari esteri dopo aver preso visione delle discolpe scritte dell'interessato.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art32 · fonte su Normattiva