Art. 33

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[1]L'insegnante o impiegato in destinazione all'estero incolpato di una mancanza per la quale e' comminata una punizione piu' grave di quelle contemplate nell'articolo precedente cessa dal servizio all'estero ed e' restituito al ruolo d'appartenenza.

[2]Tutti gli atti relativi all'accertamento della commessa mancanza sono comunicati, per l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari, dal Ministero degli affari esteri al Ministero da cui dipende il ruolo d'appartenenza.

[3]Se la mancanza sia stata commessa da un preside o da un professore di ruolo di Regie scuole medie, l'accusa verra' sostenuta dinanzi al Consiglio di disciplina da un delegato del Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art33 · fonte su Normattiva