Art. 35
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[1]Gli insegnanti elementari assunti dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3234, saranno alla data di pubblicazione del presente testo unico, iscritti di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale nei ruoli di un Regio provveditorato agli studi tenendosi conto dei desideri da essi manifestati, e collocati, indipendentemente dalla loro eta', in quella delle categorie stabilite dal R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per la quale posseggano i requisiti di anzianita' e di merito richiesti per gl'insegnanti elementari del Regno dall'art. 25 del citato R. decreto n. 786, ai fini dell'ammissione ai relativi concorsi per titoli.
[2]Agli effetti dell'inquadramento gl'insegnanti elementari di cui al comma precedente che, possedendo il prescritto titolo di studio, tengano lodevolmente da oltre dieci anni l'incarico della direzione di scuole elementari italiane all'estero sono inquadrati nel ruolo dei direttori didattici governativi.
[3]Gl'insegnanti elementari e i direttori didattici di cui ai precedenti commi potranno contemporaneamente essere collocati fuori ruolo ed essere compresi, per conseguenza, nel computo di cui all'art. 21 del presente testo unico, per continuare a prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva