Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 5 legge 18 dicembre 1910, n. 867).
[2]All'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di scuole mantenute dallo stato si provvedere mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva