Art. 5
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[1](Articoli 2, 2ª parte, 7 comma 2°, 11, 12 e 23 legge 18 dicembre 1910, n. 867).
[2]Con provvedimenti da emettersi di concerto con il Ministro per l'eduzione nazionale, le Regie scuole italiane all'estero sono conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole del Regno; e ai titoli di studio che vi si conseguono e' riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.
[3]I programmi delle anzidette scuole sono approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva