Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7, comma 1°, legge 18 dicembre 1910, n. 867).

[2]Nelle scuole mantenute dallo Stato e' impartito l'insegnamento della religione cattolica. Puo' esservi, tuttavia, autorizzato anche l'insegnamento di altre religioni.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art6 · fonte su Normattiva