Art. 6
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[1](Art. 7, comma 1°, legge 18 dicembre 1910, n. 867).
[2]Nelle scuole mantenute dallo Stato e' impartito l'insegnamento della religione cattolica. Puo' esservi, tuttavia, autorizzato anche l'insegnamento di altre religioni.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva