Art. 7
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[1](Art. 4 legge 18 dicembre 1910, n. 867).
[2]Al mantenimento delle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, da associazioni o da privati il Ministero degli affari esteri puo' contribuire sia concedendo sussidi in denaro, sia dotandole di libri e di materiale didattico, sia destinandovi insegnanti governativi a termini del presente testo unico e nei limiti di cui all'art. 20, sia destinandovi insegnanti provvisori con il consenso, in quest'ultimo caso, del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva