Art. 8

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[1](Art. 1 R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259; art. 1 R. decreto 26 gennaio 1933, n. 171).

[2]Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole mantenute all'estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure potranno ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

[3]Ai titoli conseguiti neile prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, e' riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.

Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740~art8 · fonte su Normattiva