Art. 8
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[2]Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale, le scuole italiane all'estero che dipendano da enti o da associazioni e siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole mantenute all'estero dallo Stato potranno essere pareggiate a queste ultime oppure potranno ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali, secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
[3]Ai titoli conseguiti neile prime e al titolo finale di studio conseguito nelle seconde, e' riconosciuto valore legale dallo Stato italiano.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva