Art. 9
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Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'educazione nazionale a titoli di studio rilasciati da scuole medie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole Regie, si puo' concedere il riconoscimento del valore legale previo esame d'integrazione da superarsi presso Regie scuole medie del Regno nei modi e nei limiti che saranno prescritti dal decreto stesso.
Testo vigente dal 6 luglio 1940 al 20 agosto 1975 · versione 0 su Normattiva