Art. 100
[1]Verifiche, sostituzione e cessazione del sorvegliante
[2]Il prefetto, anche dopo la nomina del sorvegliante, puo' in qualsiasi momento disporre verifiche all'esattoria. Quando risulti che il sorvegliante abbia commesso abusi o irregolarita' il prefetto ne dispone la sostituzione. Quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato la nomina del sorvegliante il prefetto dispone la cessazione della sorveglianza. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva