Art. 105
[1]Riabilitazione dell'esattore
[2]L'esattore dichiarato decaduto ai sensi degli articoli 43, 47, 51 e 60, che abbia provveduto al pagamento di ogni suo debito puo' essere riabilitato, agli effetti della reiscrizione nell'albo, con decreto del prefetto, previo parere dell'intendente di finanza. Qualora l'esattore, prima che l'esattoria sia stata nuovamente conferita, abbia provveduto anche al pagamento delle somme scadute dopo la dichiarazione di decadenza, puo' essere riammesso, con lo stesso decreto di riabilitazione, nella gestione dell'esattoria. La riammissione e' resa nota al pubblico mediante affissione di appositi avvisi. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva