Art. 111
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[1]Residui di gestione
[2]I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli, scadute ma non riscosso durante la gestione dell'esattore decaduto che abbia lasciato debiti ovvero durante la vacanza dell'esattoria o la gestione del delegato governativo, nonche' dalle entrate riscuotibili mediante ruoli delle quali i contributi debbano rispondere in virtu' del quarto comma dell'art. 195 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva