Art. 111

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[1]Residui di gestione

[2]I residui di gestione sono costituiti dalle entrate riscuotibili mediante ruoli, scadute ma non riscosso durante la gestione dell'esattore decaduto che abbia lasciato debiti ovvero durante la vacanza dell'esattoria o la gestione del delegato governativo, nonche' dalle entrate riscuotibili mediante ruoli delle quali i contributi debbano rispondere in virtu' del quarto comma dell'art. 195 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art111 · fonte su Normattiva