Art. 124
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[1]Imputazione e contabilizzazione dei versamenti ricevuti
[2]Per i versamenti fatti dall'esattore, il ricevitore provinciale deve osservare il disposto dell'art. 195 del testo unico 20 gennaio 1958, n. 645. Il ricevitore provinciale deve tenere distinti, in appositi registri o schedari, i conti con i singoli esattori.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva