Art. 130
[1]Collettore
[2]L'esattore ed il ricevitore possono farsi coadiuvare nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la propria responsabilita', da uno o piu' collettori. La nomina di un collettore e' obbligatoria per le esattorie e le ricevitorie gestite da persone giuridiche. Il collettore rappresenta l'esattore o il ricevitore in tutte le funzioni e gli atti inerenti ai servizi di esattoria, ricevitoria e per le operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria. Nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente. Il collettore inoltre puo' rappresentare l'esattore nei giudizi avanti il pretore, anche se non e' munito di apposita procura. Possono essere collettori soltanto gli iscritti nell'albo dei collettori, sempreche' non sussista alcuna delle cause di incompatibilita' indicate dall'art. 18. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva