Art. 144
[1]Riscossione di somme rimborsate per inesigibilita' o comprese nella domanda
[2]L'agente della riscossione che, avendo riscosso somme comprese in domande di rimborso per inesigibilita' o gia' rimborsate, non provvede in tutto o in parte alla comunicazione o al versamento prescritti dall'art. 95, e' soggetto per il solo fatto dell'omessa comunicazione o dell'omesso versamento alla pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, indipendentemente dalla azione penale per eventuali reati nei quali sta incorso. In caso di semplice ritardo si applica l'art. 147. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva