Art. 146
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[1]Tardivo versamento da parte dell'esattore delegato
[2]L'esattore che versa le somme riscosse in sede di procedura delegata oltre il termine stabilito dall'art. 215 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 e soggetto alla pena pecuniaria da lire mille a lire ventimila.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva