Art. 147

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[1]Inosservanza di disposizioni legislative, amministrative e contrattuali

[2]Per l'inosservanza di disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte di rette, del presente testo unico, del contratto esattoriale e del capitolato speciale, che non prevedano apposita sanzione, l'agente della riscossione e' soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire mille. La pena pecuniaria si applica anche in caso di inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art147 · fonte su Normattiva