Art. 147
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[1]Inosservanza di disposizioni legislative, amministrative e contrattuali
[2]Per l'inosservanza di disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte di rette, del presente testo unico, del contratto esattoriale e del capitolato speciale, che non prevedano apposita sanzione, l'agente della riscossione e' soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire mille. La pena pecuniaria si applica anche in caso di inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva