Art. 148
[1]Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
[2]L'ufficiale esattoriale che non tiene il registro cronologico negli atti e dei processi verbali ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal secondo comma dell'art. 136 e' soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire duemila. Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro o per ogni altra irregolarita' nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire mille a lire duemila. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva