Art. 15
[1]Organi e sede del consorzio
[2]Il consorzio esattoriale ha sede nella casa municipale del comune in cui si trova l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o in mancanza del comune che ha maggior numero di abitanti ed e' rappresentato dal presidente del consiglio consortile. Il consiglio consortile e' formato dai sindaci dei comuni consorziati e da almeno un rappresentante per ciascun comune nominato dal consiglio comunale ed e' presieduto dal sindaco del comune sede del consorzio. Il consiglio consortile delibera, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la meta' dei componenti e, in ogni caso, con la presenza di almeno tre componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Al consorzio, al consiglio consortile ed al presidente del consiglio consortile spetta l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate dal presente testo unico rispettivamente al comune, al consiglio e giunta municipali e al sindaco.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva