Art. 151
[1]Inadempienza del comune o della provincia
[2]Se il comune o la provincia trascurano di esercitare ed esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dal presente testo unico, provvedono, per il comune il prefetto e per la provincia il Ministro per le finanze, sentito il prefetto e l'intendente di finanza. Le spese sono a carico del comune o della provincia inadempiente. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva