Art. 151
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[1]Inadempienza del comune o della provincia
[2]Se il comune o la provincia trascurano di esercitare ed esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dal presente testo unico, provvedono, per il comune il prefetto e per la provincia il Ministro per le finanze, sentito il prefetto e l'intendente di finanza. Le spese sono a carico del comune o della provincia inadempiente.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva