Art. 155
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Termine per il ricorso in via straordinaria
[2]Riguardo ai provvedimenti definitivi previsti dal presente testo unico il termine per ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica e' ridotto a sessanta giorni.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva