Art. 155

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[1]Termine per il ricorso in via straordinaria

[2]Riguardo ai provvedimenti definitivi previsti dal presente testo unico il termine per ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica e' ridotto a sessanta giorni.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art155 · fonte su Normattiva