Art. 156

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[1]Iscrizione figurativa nei ruoli

[2]Le imposte erariali sui redditi dominicali dei terreni, sui redditi agrari e sui redditi dei fabbricati, afferenti beni patrimoniali delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo non formanti oggetto di concessione, pur essendo annotate nei ruoli, non sono poste in riscossione, non concorrono a formare il carico dell'esattoria e non danno diritto ad aggio. Per il ritardato pagamento dei tributi spettanti ad enti diversi dallo Stato relativamente ai beni indicati nel comma precedente non e' dovuta dallo Stato indennita' di mora.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art156 · fonte su Normattiva