Art. 158
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
[1]Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili
[2]Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari contrarie alle norme del presente testo unico o con case incompatibili.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva