Art. 16
[1]Tabella delle esattorie della provincia
[2]Il prefetto forma la tabella delle esattorie comprese nella provincia, con l'indicazione della circoscrizione e della sede di ciascuna esattoria, la invia al Ministero delle finanze e all'intendenza di finanza e provvede a farla inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia non oltre il 15 dicembre del penultimo anno del decennio esattoriale.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva