Art. 162
[1]Conferimento delle ricevitorie provinciali
[2]Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai ricevitori provinciali fatta esclusione di quelle concernenti l'amento dell'aggio in sede di conferma. Il provvedimento e' emesso dal Ministro per le finanze sentiti il predetto, l'intendente di finanza e l'amministrazione provinciale. 6
[3]Visto: il Presidente del Consiglio FANFANI Visto: il Ministro per le finanze TRABUCCHI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva