Art. 19
[1]Capitolato speciale
[2]I comuni hanno facolta' di stabilire, con apposito capitolato, le disposizioni da osservarsi nella gestione dell'esattoria in aggiunta a quelle del presente testo unico. Il capitolato deve essere deliberato dal consiglio comunale almeno un anno prima dell'inizio del decennio e vale anche per i decenni successivi se non sia revocato o modificato nello stesso termine. La deliberazione del consiglio comunale e' soggetta alla approvazione del prefetto.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva