Art. 35
[1]Affidamento del servizio di riscossione in caso di vacanza dell'esattoria
[2]Quando non sia stato possibile provvedere al conferimento dell'esattoria secondo le norme dei precedenti articoli il prefetto, sentito l'intendente di finanza, nomina un delegato governativo per la riscossione, per la nomina del delegato governativo e per la gestione del servizio di riscossione si applicano le disposizioni del titolo III.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva