Art. 48

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988. Leggi il testo vigente →

[1]Sostituzione della cauzione

[2]Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni dell'esattore anche per il periodo di tempo decorso. Il decreto di svincolo della precedente cauzione non puo' essere emesso se non dopo che il prefetto abbia riconosciuto l'idoneita' della nuova a norma dell'art. 46.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 marzo 1988 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art48 · fonte su Normattiva