Art. 51
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[1]Stipulazione del contratto
[2]Ricevuta la comunicazione prevista dall'art. 46 il sindaco invita l'esattore a procedere alla stipulazione del contratto esattoriale. Nel contratto sono indicate la durata della gestione, la misura dell'aggio e la cauzione prestata ed e' dichiarato espressamente l'obbligo dell'esattore di pagare le spese relative alla procedura di conferimento dell'esattoria, alla prestazione della cauzione ed alla stipulazione del contratto. Deve in ogni caso farsi espresso riferimento al presente testo unico ed a tutte le leggi e regolamenti relativi ed imposte dirette o indirette che sono o possono essere affidate in riscossione agli esattori. Al contratto e' allegato, ove esista, il capitolato per la gestione della esattoria, che ne forma parte integrante. Copia del contratto, con gli estremi dell'approvazione prefettizia, e' trasmessa a cura del sindaco all'esattore, all'amministrazione provinciale, all'intendente di finanza ed al ricevitore provinciale. L'esattore e' dichiarato decaduto se il contratto non e' stipulato per causa a lui imputabile. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 46. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603
2Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 ha disposto (con l'art. 22) che "L'esattore, oltre che nei casi previsti dagli articoli 46, 47, 51 e 69 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e' dichiarato decaduto: 1) quando sia stato cancellato dall'albo degli esattori; 2) quando abbia abbandonato l'ufficio senza lasciarvi un collettore; 3) quando abbia omesso, per due scadenze anche non consecutive, i versamenti di cui all'art. 7 del presente decreto oppure li abbia eseguiti per importi inferiori. Puo' essere, altresi', dichiarato decaduto quando abbia commesso gravi o reiterati abusi od irregolarita' o quando sia stata ordinata per due rate consecutive l'espropriazione della cauzione ai sensi dell'art. 12 del presente decreto ancorche' la cauzione sia stata reintegrata. E' considerata irregolarita' ai sensi del precedente comma anche l'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro."
Testo vigente dal 1 gennaio 1974 al 1 marzo 1988 · versione 3 su Normattiva