Art. 52
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[1]Risoluzione del contratto
[2]Il comune, con deliberazione del consiglio comunale o l'esattore possono chiedere la risoluzione del contratto esattoriale con effetto dal 1 gennaio del sesto anno del decennio. La proposta di risoluzione deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario non oltre il 30 giugno del quarto anno del decennio e trasmessa in copia al prefetto, a cura del sindaco, entro dieci giorni dalla notificazione. Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, se sussistono gravi motivi, dichiara risoluto il contratto. Contro il decreto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze. La richiesta di risoluzione non e' ammessa per i contratti che comportino, ai sensi del primo comma dell'art. 38, la prestazione di una cauzione non superiore a cento milioni di lire.
Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva