Art. 54

[1]Eredi dell'esattore

[2]L'erede dell'esattore, se non ricorra alcuna delle cause di esclusione o incompatibilita' previste dagli articoli 8 e 18, e' obbligato a continuare la gestione dell'esattoria alle stesse condizioni fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre dell'anno. Se vi siano piu' eredi, essi devono con atto pubblico designarne uno per la continuazione della gestione. In caso di mancata designazione si provvede a norma dell'art 101. All'erede o al coerede designato e' rilasciata la patente a norma dell'art. 55. L'erede o il coerede designato col consenso degli altri coeredi o, in caso di dissenso, per conto proprio, puo' chiedere al prefetto, entro due mesi dalla morte dell'esattore, di subentrare nel contratto esattoriale, purche' sia iscritto nell'albo degli esattori o consegna l'iscrizione alla prima sessione di esami. Il prefetto provvede sulla domanda, previo parere dell'intendente di finanza e del comune, con decreto da notificarsi a cura del sindaco. Si applica nei confronti dell'erede subentrato la disposizione del terzo comma dell'art. 53. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

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Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art54 · fonte su Normattiva