Art. 56

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[1]Aggio di riscossione, indennita' di mora e spese di esecuzione

[2]L'esattore e' retribuito mediante l'applicazione di un aggio percentuale su tutte le entrate affidategli in riscossione mediante ruoli ad eccezione di quelle sgravate dai ruoli, di quelle comunque rimborsate ai contribuenti e di quelle riconosciute inesigibili. Tuttavia se lo sgravio e' stato disposto a norma degli articoli 61 e 68 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aggio compete limitatamente alle somme gia' riscosse. La misura dell'aggio di riscossione e' fissata all'atto del conferimento e non puo' superare il 6,72 per cento. L'indennita' di mora prevista dall'art. 194 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, spetta all'esattore sulle entrate per le quali egli e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso ed all'ente impositore per le altre. Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' regolato dall'art. 216 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Testo vigente dal 27 giugno 1963 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858~art56 · fonte su Normattiva